Trasferta e trasfertismo: due regimi distinti di imponibilità fiscale e contributiva

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24148 del 28 agosto 2025, ha ribadito che trasferta e trasfertismo sono istituti giuridici separati, con condizioni, regole e trattamenti distinti. È dunque impossibile applicare simultaneamente le discipline fiscali/contributive dell’uno e dell’altro per le stesse somme erogate.

Secondo l’articolo 51, commi 5 e 6, TUIR, l’indennità per missioni fuori dal comune (trasferta) è disciplinata dal comma 5; il regime del comma 6 si applica invece solo al trasfertismo, in presenza di specifici presupposti previsti dalla legge di interpretazione autentica (art. 7‑quinquies D.L. 193/2016). Questi presupposti sono: l’assenza di sede di lavoro contrattuale, una mobilità continuativa e l’attribuzione di un’indennità fissa, senza distinzione tra spostamenti effettuati o meno.

Se manca almeno uno di questi elementi, non si configura trasfertismo e le somme devono essere trattate come indennità di trasferta. Nel regime di trasferta, l’indennità è imponibile solo nella parte che eccede i limiti esenti (46,48 € ovvero 77,47 € per l’estero), dedotte le spese di viaggio e trasporto; se vitto e alloggio sono rimborsati, la base imponibile si riduce in misura proporzionale (1/3 o 2/3). Nel regime trasfertista, l’indennità è assoggettata al 50 % e tutte le spese correlate (vitto, alloggio, trasporto) costituiscono reddito e sono incluse nella contribuzione, senza altre deduzioni o esclusioni.

Nel caso esaminato, la società aveva sostenuto le spese con carta aziendale e non le aveva rimborsate, ma la Cassazione ha rigettato l’eccezione. L’INPS ha ragione: in regime trasfertista, quelle spese devono concorrere al montante retributivo.

In conclusione: l’opzione fra trasferta e trasfertismo dipende dalle condizioni contrattuali e operative. Un errore nella qualificazione comporta rischi fiscali e contributivi rilevanti.

Lo Studio Beneggi e Associati può supportare aziende e studi nell’analisi dei contratti, nella definizione delle clausole relative a missioni e trasferte, nell’individuazione della corretta qualificazione e nella difesa di posizioni in contenzioso, affinché il trattamento fiscale e contributivo sia sempre corretto.

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Tiziano Beneggi

Ottobre 6, 2025

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