Durc negato anche per debiti solo su sanzioni o interessi: chiarimenti dal Ministero del Lavoro

 

Una recente risposta del Ministero del Lavoro ha chiarito che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) non può essere rilasciato nemmeno nel caso in cui un’azienda presenti un debito residuo verso gli enti previdenziali limitato alle sole sanzioni civili o agli interessi. È quanto emerge dall’interpello n. 3/2025, reso su richiesta dell’Associazione nazionale per industria e terziario (Anpit).

L’interpretazione restrittiva del Ministero

Il quesito posto dall’Anpit si concentrava su una lettura più ampia dell’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, che disciplina le condizioni per il rilascio del Durc. In particolare, il comma 3 prevede che la regolarità contributiva sussista anche in presenza di uno scostamento “non grave” tra quanto dovuto e quanto versato, purché entro i 150 euro, inclusi accessori di legge.

L’associazione chiedeva di interpretare in modo estensivo tale disposizione, ammettendo la regolarità anche in presenza di debiti esclusivamente riferiti a sanzioni o interessi, una volta che i contributi principali fossero stati saldati. Il ragionamento poggiava sull’idea che gli enti previdenziali abbiano già a disposizione strumenti coattivi per il recupero di tali accessori e che il debito non dovrebbe ostacolare il rilascio del Durc.

La posizione degli enti previdenziali e del Ministero

Il Ministero, con il supporto tecnico di Inps, Inail e Casse edili, ha respinto questa interpretazione, affermando che le sanzioni civili non possono essere considerate autonomamente rispetto ai contributi. Esse sono parte integrante dell’obbligazione contributiva e ne derivano giuridicamente. In questo senso, anche un debito limitato a interessi o sanzioni rappresenta una condizione di irregolarità che preclude il rilascio del Durc.

Funzione delle sanzioni civili e orientamento giurisprudenziale

Le sanzioni civili hanno una duplice funzione: rafforzano l’adempimento contributivo e risarciscono l’ente per il danno derivante dal mancato o ritardato versamento. Non sono quindi sanzioni autonome ma strettamente collegate al debito principale. Su questo punto, la Corte di Cassazione è costante nell’affermare che le sanzioni civili sono una conseguenza automatica dell’inadempimento.

Implicazioni pratiche per le imprese

L’interpretazione del Ministero ha importanti riflessi operativi. Le imprese che, pur avendo regolarizzato i contributi, mantengono debiti su accessori, dovranno estinguere anche questi ultimi per ottenere il Durc. La posizione impone una gestione ancora più attenta dei rapporti con Inps, Inail e Casse, anche per debiti apparentemente marginali.

Questa scelta normativa e amministrativa, se da un lato rafforza la disciplina sulla regolarità contributiva, dall’altro richiama alla necessità di pianificazione e monitoraggio accurato dei versamenti, al fine di non compromettere la possibilità di partecipare a gare pubbliche o accedere ad agevolazioni fiscali e contributive.

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Tiziano Beneggi

Ottobre 24, 2025

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