L’intervento della Agenzia delle Entrate attraverso la consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre offre nuovi chiarimenti sul trattamento fiscale dei redditi e dei premi percepiti dai lavoratori sportivi dilettanti, alla luce della riforma del lavoro sportivo introdotta dal Dlgs 36/2021. Il documento, insieme agli interpelli e alla prassi precedente, affronta in particolare le questioni relative all’applicazione delle ritenute, alla qualificazione dei compensi e alla rilevanza della forma del rapporto di lavoro sportivo. Le indicazioni sono essenziali per enti sportivi, società dilettantistiche, atleti e tecnici che operano nell’ambito dell’attività sportiva.
Quali redditi e premi sono coinvolti
Il quadro normativo richiede di considerare con attenzione la natura del rapporto e la qualificazione dei compensi. L’Agenzia delle Entrate risponde a dubbi frequenti sul trattamento fiscale dei premi erogati in favore di atleti e tecnici nel dilettantismo, sui compensi derivanti da contratti sportivi e sui riflessi della riforma del lavoro sportivo. L’articolato sistema del lavoro sportivo, professionistico o dilettantistico, richiede un’analisi specifica delle condizioni del rapporto, del soggetto erogante e della destinazione della prestazione.
I principi della riforma del lavoro sportivo
La riforma ha ridefinito la disciplina del lavoro sportivo. Il Dlgs 36/2021 interviene sia sul settore professionistico che sul dilettantistico. Nel professionismo, l’articolo 27 prevede che il lavoro sportivo reso da atleti in via principale o prevalente sia in genere contratto subordinato, salvo alternative nelle forme autonome in presenza di condizioni specifiche. Nel dilettantismo, l’articolo 28 indica che la prestazione sportiva si presume autonoma o mediante collaborazione coordinata e continuativa, sempre che ricorrano particolari requisiti. La nuova disciplina richiede anche la qualificazione del soggetto erogante all’interno dell’ordinamento sportivo e il rispetto delle forme contrattuali previste.
Disciplina fiscale generale e speciale nel lavoro sportivo
Dal punto di vista fiscale, il reddito derivante dal lavoro sportivo che non è espressamente disciplinato nel Dlgs 36/2021 segue le norme ordinarie del Tuir (Dpr 917/1986). Tuttavia, la riforma ha introdotto disposizioni speciali che riguardano limiti reddituali, territoriali e rapporti di collaborazione. In particolare, la normativa sportiva destina attenzione ai compensi degli atleti dilettanti, alle prestazioni rese nei confronti di soggetti dell’ordinamento sportivo e ai premi erogati in occasioni di manifestazioni o raduni.
Ritenute sui premi sportivi dilettantistici
Uno degli elementi più rilevanti riguarda l’applicazione della ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 25 del Dpr 600/1973. Nel settore dilettantistico, quando un soggetto erogante corrisponde compensi per prestazioni sportive autonome e riceve autocertificazione dal percipiente, la ritenuta non si applica fino all’importo di 15.000 euro. Superata questa cifra, il compenso eccedente concorre al reddito di lavoro autonomo e segue le regole ordinarie. Oltre a ciò, i premi sportivi erogati ad atleti o tecnici tesserati per la partecipazione a competizioni sono assoggettati a un regime di ritenuta del 20% se erogati da associazioni sportive dilettantistiche affiliate, mentre se percepiti nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo rilevano le regole del lavoro subordinato o autonomo senza la ritenuta speciale. L’interpretazione unifica principi di reddito e modalità di tassazione, offrendo maggiore certezza.
Premi sportivi e limiti tributari ed esenzioni
La normativa ha previsto anche casi particolari di agevolazione: in anni precedenti era prevista un’esenzione da ritenuta per premi fino a 300 euro erogati nel periodo 29 febbraio 2024‑31 dicembre 2024, ma tale beneficio non è stato prorogato per l’anno 2025. Conseguenza: per l’anno in corso, anche i premi di ammontare modesto sono soggetti alla ritenuta. Per il 2026 è possibile che gli interessati presentino istanza di rimborso per ritenute indebitamente applicate nel 2025 quando rientrano nei criteri previsti. Occorre inoltre considerare che l’ente erogatore deve rispettare obblighi di certificazione: ad esempio, non è necessario rilasciare certificazione unica se le somme versate sono già gestite in via di modello 770, ma vanno comunque indicate nei quadri previsti con la ritenuta applicata.
Altri risvolti fiscali per gli enti sportivi ed eroganti
Anche gli enti sportivi che erogano compensi o collaborazioni nel dilettantismo hanno obblighi a loro carico. Se l’ente corrisponde compensi a collaboratori nell’area dilettantistica inferiori a 85.000 euro all’anno, tali compensi non concorrono alla base imponibile dell’IRAP. Tuttavia, è necessario valutare il parametro del compenso annuo e la forma contrattuale adottata, perché la normativa richiede che il contratto sia effettivamente riconducibile al lavoro sportivo del dilettantismo. Inassolvimento può comportare conseguenze fiscali rilevanti.
Implicazioni operative per professionisti, atleti, società e consulenti
Per atleti, tecnici, associazioni sportive e consulenti fiscali le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate richiedono una gestione attenta. È fondamentale verificare la qualifica del rapporto (subordinato, autonomo o collaborazione), raccogliere la documentazione di autocertificazione, individuare se il compenso/ premio rientra nella soglia esente o nella soglia ordinaria, applicare correttamente la ritenuta e procedere alla compilazione del modello 770. Le associazioni e i club dilettantistici devono invece predisporre i flussi amministrativi e fiscali in modo da evitare errori che possano comportare recuperi o sanzioni.
Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate contribuiscono a chiarire il regime fiscale dei redditi e premi nel lavoro sportivo dilettantistico. Il focus è sulla corretta qualificazione del rapporto, sull’importo del compenso, sull’applicazione della ritenuta e sulle forme contrattuali adottate. L’approccio proattivo degli enti e dei professionisti del settore sportivo risulta cruciale per assicurare conformità normativa, evitare sorprese in sede fiscale e gestire con trasparenza i flussi economici legati all’attività sportiva.