Cassaforte di famiglia: legittima la gratuità del mandato dell’amministratore

Nell’ambito della pianificazione patrimoniale e del passaggio generazionale, l’utilizzo di società holding familiari o “cassaforti di famiglia” è sempre più diffuso. In queste strutture societarie è frequente che gli amministratori siano i medesimi componenti del nucleo familiare, i quali spesso non percepiscono alcun compenso per l’attività gestoria svolta.

Questa scelta risponde a una logica patrimoniale: la funzione dell’amministratore viene assunta per interesse familiare comune, e i benefici sono indiretti e condivisi. Tuttavia, in assenza di compensi dichiarati, l’Agenzia delle Entrate tende talvolta a presupporre l’onerosità del mandato, emettendo avvisi di accertamento per compensi “presunti” e non dichiarati, fondandosi sull’art. 1709 del Codice civile, che prevede una presunzione di onerosità del mandato.

Questo approccio è però giuridicamente superato. La giurisprudenza, a partire dalla Cassazione (anche a Sezioni Unite), ha chiarito che l’incarico di amministratore non rientra nel contratto di mandato, bensì configura un rapporto organico con la società. L’amministratore non è un prestatore d’opera ma un soggetto che agisce per conto dell’ente, come suo organo: ne deriva che la presunzione di onerosità non si applica.

In questo senso si è espresso anche il Tribunale di Milano con la sentenza 825/2025, ribadendo che la gratuità dell’incarico è pienamente lecita e può essere espressamente prevista nello statuto societario o nella delibera di nomina dell’assemblea. Il Codice civile (art. 2364 e art. 2389) prevede infatti che l’assemblea possa determinare il compenso degli amministratori, ma nulla vieta che stabilisca la gratuità dell’incarico. La clausola statutaria che stabilisce la gratuità del mandato è quindi legittima e vincolante.

Per evitare del tutto contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno inserire nello statuto una clausola che preveda espressamente la gratuità dell’incarico di amministratore in assenza di specifica delibera assembleare che disponga diversamente. In alternativa, è consigliabile che il verbale dell’assemblea che conferisce l’incarico riporti con chiarezza la gratuità dello stesso. Questo approccio, pur non essendo obbligatorio ai sensi della legge, ha valore probatorio e tutela l’impresa da contestazioni basate su presunzioni errate.

Clausola tipo da inserire nello statuto: «L’incarico di amministratore è conferito a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione dell’assemblea dei soci che ne determini espressamente l’entità del compenso.»

In conclusione, la nomina gratuita degli amministratori nelle società familiari è del tutto legittima, ma per evitare accertamenti fiscali è fondamentale che tale scelta sia formalizzata in modo chiaro nello statuto o nei verbali assembleari. La certezza giuridica e la prevenzione delle contestazioni fiscali passano attraverso la precisione formale.

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

Novembre 19, 2025

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indica i campi obbligatori

Nome e cognome*