Forfettari e spese anticipate: quando non concorrono al reddito imponibile

 

Nel regime forfettario, le spese anticipate sostenute in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che rispettino requisiti precisi. La distinzione tra spese anticipate e spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico non è una questione meramente formale, ma incide in modo diretto sulla determinazione del reddito imponibile e sull’applicazione del regime fiscale.

Per i forfettari, infatti, vige il principio di determinazione del reddito in misura forfettaria, senza possibilità di deduzione analitica dei costi. Tuttavia, alcune somme percepite dal contribuente non assumono la natura di compensi e quindi non devono essere assoggettate a tassazione. Tra queste rientrano le spese sostenute in nome e per conto del cliente, cosiddette «anticipate».

Secondo quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 5/E del 2021, richiamando la precedente 58/E del 2001, anche per i forfettari resta ferma la non imponibilità delle somme anticipate a patto che:

  • la spesa sia effettuata in nome e per conto del cliente
  • vi sia un incarico formale da parte del cliente (mandato)
  • la documentazione sia intestata al cliente
  • il riaddebito avvenga per un importo identico a quello anticipato

La ratio è che il professionista agisce come mero tramite, senza realizzare un arricchimento. Di conseguenza, tali importi non rilevano ai fini fiscali.

Esempi tipici di spese anticipate non imponibili sono il pagamento di marche da bollo, imposte ipotecarie, contributi unificati per ricorsi giudiziari, diritti camerali, tributi catastali. In tutti questi casi il documento di spesa (ricevuta, F24, ecc.) deve essere intestato al cliente e conservato quale giustificativo.

Diverso è il caso in cui il professionista sostiene la spesa in proprio nome e poi la riaddebita al cliente: ad esempio, l’acquisto di un biglietto ferroviario per raggiungere la sede del cliente, oppure una visura catastale acquistata dal portale Sister ma non intestata al cliente. In queste situazioni la spesa non può considerarsi anticipata: trattandosi di un onere a carico del professionista, l’importo riaddebitato rientra tra i compensi e, nel regime forfettario, va incluso nel reddito imponibile.

Occorre quindi prestare massima attenzione nella fase operativa. Il contribuente forfettario che intende addebitare al cliente una spesa senza vederla tassata deve:

  • agire sulla base di un incarico formale
  • operare come mandatario del cliente
  • effettuare la spesa con documento intestato al cliente
  • addebitare esattamente l’importo speso

In assenza anche di uno solo di questi requisiti, l’importo diventa fiscalmente rilevante. Si consideri il caso delle visure catastali: se non è tecnicamente possibile inserire il codice fiscale del cliente nella ricevuta, la spesa non può qualificarsi come anticipata. Il riaddebito è quindi tassato.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda il recente D.Lgs. 192/2024, che ha modificato l’articolo 54 del TUIR escludendo dal reddito imponibile le spese analiticamente addebitate ai clienti. Tuttavia, questa norma non è stata estesa al regime forfettario, che resta disciplinato dalla legge 190/2014. Pertanto, salvo futuri chiarimenti ufficiali, per i forfettari resta in vigore la distinzione tra spese anticipate e rimborsi spese ordinari.

Esempio 1 Un avvocato in regime forfettario anticipa un contributo unificato per un ricorso al TAR pari a 650 euro. L’importo è pagato su incarico del cliente, il pagamento è intestato al cliente e il riaddebito avviene per 650 euro. Questa somma non concorre al reddito imponibile.

Esempio 2 Un consulente in regime forfettario acquista un biglietto ferroviario intestato a sé stesso per una trasferta presso il cliente. Riporta in fattura il costo del viaggio pari a 90 euro. Questo importo rientra nel compenso e sarà incluso nel reddito imponibile.

Beneggi e Associati offre assistenza tecnica a professionisti e imprese nella gestione delle spese nel regime forfettario, aiutando a distinguere correttamente le somme imponibili da quelle escluse. Una corretta impostazione contrattuale e documentale riduce il rischio fiscale e ottimizza la gestione economica dell’incarico.

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Tiziano Beneggi

Ottobre 17, 2025

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