La disciplina del lavoro minorile in Italia si fonda su principi costituzionali che attribuiscono alla tutela dei minori un valore primario. Gli articoli 31, 32 e 37 della Costituzione sanciscono il diritto alla protezione della salute, alla salvaguardia della crescita psicofisica e al divieto di lavoro non idoneo all’età. L’articolo 37, in particolare, introduce il principio di “discriminazione positiva”, garantendo diritti speciali ai soggetti più vulnerabili, come giovani e madri lavoratrici.
Su queste basi è stata emanata la legge n. 977/1967, modificata dal D.Lgs. 345/1999, che disciplina l’accesso dei minori al lavoro, definendo limiti, tutele e condizioni di sicurezza. La normativa si applica a tutti i minori che stipulano un contratto di lavoro, anche in forme speciali come apprendistato o lavoro a domicilio, con regole specifiche per settori culturali, sportivi e dello spettacolo.
Chi sono i minori e quali attività possono svolgere
La legge distingue due categorie: bambini e adolescenti. Sono considerati bambini i minori di 15 anni o coloro che, pur avendo compiuto 15 anni, sono ancora soggetti all’obbligo scolastico. Gli adolescenti sono i minori tra i 15 e i 18 anni che hanno assolto l’obbligo scolastico.
I bambini possono essere impiegati solo in attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e dello spettacolo, previa autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Gli adolescenti possono svolgere attività lavorative ordinarie, nel rispetto dei divieti previsti dalla legge.
Attività vietate e condizioni di sicurezza
Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavori pericolosi elencati nell’Allegato I della legge 977/1967, aggiornato periodicamente. Sono vietate attività che espongono a agenti fisici come rumori superiori a 90 decibel, ambienti con pressione anomala, agenti chimici tossici, cancerogeni, piombo, amianto, e lavori che comportano movimentazione di carichi per più di quattro ore al giorno. Sono vietati anche compiti che espongono a agenti biologici pericolosi.
Eccezioni sono ammesse solo per finalità formative, sotto la guida di formatori qualificati e previa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, con parere dell’ASL competente. La formazione deve avvenire in ambienti sicuri e per il tempo strettamente necessario.
Autorizzazioni per attività culturali e spettacolo
Per impiegare minori in attività artistiche, sportive o pubblicitarie è obbligatoria l’autorizzazione dell’ITL, da richiedere con modulo dedicato e assenso scritto dei genitori. L’ITL verifica la compatibilità con l’obbligo scolastico e la tutela psicofisica del minore. L’autorizzazione si intende concessa per silenzio-assenso dopo 15 giorni dalla domanda (art. 12-bis D.L. 76/2020, L. 120/2020). È valida solo per il tempo necessario e per l’ambito territoriale di competenza.
Età minima e obbligo scolastico
L’ammissione al lavoro è subordinata al compimento del 16° anno di età e all’assolvimento dell’obbligo scolastico, salvo eccezioni per apprendistato a partire dai 15 anni. L’istruzione è obbligatoria per almeno 10 anni e deve consentire il conseguimento di un diploma o qualifica professionale entro i 18 anni. Il mancato rispetto di queste condizioni comporta sanzioni penali per il datore di lavoro.
Orario di lavoro e riposi
La normativa prevede limiti rigorosi sull’orario di lavoro dei minori. Gli adolescenti non possono superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. È vietato il lavoro notturno tra le 22 e le 6, salvo eccezioni per spettacoli entro le ore 24 e per forza maggiore, con riposo compensativo di almeno 14 ore. Deve essere garantito un riposo settimanale di almeno due giorni consecutivi, preferibilmente comprendente la domenica.
Ferie e diritti retributivi
I minori hanno diritto a ferie annuali non inferiori a quattro settimane, con possibilità di condizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva. È garantita la parità di trattamento retributivo rispetto ai lavoratori maggiorenni a parità di mansioni.
Contratti e alternanza scuola-lavoro
I minori che hanno compiuto 16 anni possono essere assunti con contratti a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato. Il D.Lgs. 77/2005 disciplina l’alternanza scuola-lavoro, consentendo agli studenti di almeno 15 anni di alternare studio e attività lavorative sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, senza instaurare un rapporto di lavoro. È possibile stipulare contratti di apprendistato per ottenere una qualifica professionale, mentre le forme di alta formazione sono riservate ai maggiorenni.
Sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi considerando la minore esperienza e lo sviluppo non completo del minore. Deve garantire ambienti sicuri, fornire dispositivi di protezione e informare sia il minore sia i genitori. È obbligatoria la sorveglianza sanitaria con visite preventive e periodiche almeno annuali. Per attività che richiedono sorveglianza specifica, come i lavori ai videoterminali, le visite devono essere effettuate dal medico competente.
I minori sono considerati lavoratori “particolarmente sensibili” ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con misure di tutela rafforzate contro rischi fisici, chimici e biologici.
Sanzioni e responsabilità del datore di lavoro
Le violazioni in materia di età minima, orario di lavoro, sicurezza e autorizzazioni comportano sanzioni penali o amministrative. In caso di infortunio, i minori hanno diritto alle prestazioni assicurative, ma gli enti previdenziali possono esercitare azione di rivalsa sul datore di lavoro per recuperare le somme erogate.
La gestione del lavoro minorile richiede attenzione e conformità alle norme per evitare sanzioni e tutelare la salute dei giovani. Le imprese devono predisporre procedure di autorizzazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria, integrando la formazione e il rispetto dell’obbligo scolastico. Agire oggi significa garantire sicurezza, legalità e responsabilità sociale, elementi che rafforzano la reputazione aziendale e riducono il rischio di contenziosi.
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